STATUTO ASSOCIAZIONE

 

STATUTO

RADIO ASSOCIAZIONE VALDELSA – (R.A.V.) ODV


 

DENOMINAZIONE – SEDE E SCOPO

ART. 1 - L’associazione denominata «RADIO ASSOCIAZIONE VALDELSA – (R.A.V.) ODV» svolge la propria attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche.


 

ART: 2 – L’associazione ha sede in Castelfiorentino ed ha durata illimitata1.

Art: 3 – L’associazione è apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati2:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D art. 5 Codice del terzo settore);

  • formazione universitaria e post-universitaria (lettera G art. 5 Codice del terzo settore);

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I art. 5 Codice del terzo settore);

  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lettera J art. 5 Codice del terzo settore);

  • protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lettera Y art. 5 Codice del terzo settore).


 

Più in particolare, gli scopi dell’associazione sono:

  1. Riunire a scopi scientifici e culturali i C.B. ed i radioamatori.

  2. Assistere con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici.

  3. Dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti e prove tecniche.

  4. Costituire organo di collegamento fra i propri aderenti e la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la disciplina dell'attività radiantistica e di Protezione Civile.

  5. Tutelare gli interessi dei propri aderenti nei confronti di Enti similari ed assisterli nei rapporti della Pubblica Amministrazione.

  6. Mantenere relazioni con analoghe associazioni.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo direttivo.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

PATRIMONIO, FONDO COMUNE, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4 – Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale3.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.4

Il fondo comune è costituito da tutte le apparecchiature radio e antenne indispensabili all’attività radiantistica.

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

  • dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali;

  • da eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati;

  • da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;

  • rendite patrimoniali;

  • contributi (convenzioni, rimborsi ecc..) da attività di interesse generale indicate nel presente statuto di cui all’art.5 Codice del Terzo settore;

  • Proventi delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;

  • proventi da attività di raccolta fondi di cui all’articolo 7 Codice del terzo settore;

  • da eventuali fondi di riserva costituite dalle eccedenze di bilancio – per i quali l'assemblea dei soci può deliberare il loro investimento per accrescere il patrimonio sociale.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 5 – L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio ed in essi devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. I bilanci si ritengano approvati dall'assemblea dei soci con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Essi sono depositati presso il Registro unico nazionale del terzo settore5

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.6

SOCI

Art. 6 – Sono ammessi come soci le persone fisiche di ineccepibile moralità che godono dei diritti civili e che abbiano conseguito la licenza per l’impianto e l’esercizio di stazione C.B. o di radioamatore e sempre che tali concessioni o licenze non siano state revocate definitivamente per cause imputabili alla condotta del titolare che abbiano dato prova di interessamento partecipativo a quelli che sono gli scopi dell’associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

La domanda di ammissione a socio (con l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi) sottoscritta per presentazione da almeno due soci sarà accettata dal Consiglio Direttivo . Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione o diniego motivato (entro 20gg dalla richiesta di ammissione) deve essere comunicata all'interessato e annotata, nel caso di ammissione, a cura dell'Organo Direttivo, nel libro degli associati7.

I soci ammessi sono tenuti a versare all’atto dell’ammissione la quota di iscrizione che verrà stabilita annu- almente dal Consiglio Direttivo .

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ciascun anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e dovranno effettuare il versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7 – I soci sono tenuti:

  • ad uniformarsi alle disposizioni e regolamenti in materia radiantistica

  • a rispettare le norme del presente statuto

  • a rispettare le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo alla esclusione del socio.

Art. 8 – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione. In caso di dimissioni o di decesso, il socio uscente e gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. L’assemblea può in ogni momento procedere alla esclusione del socio per gravi motivi, deliberando con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Se l’esclusione avviene per morosità, può anche essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che ha il diritto di procedere contro il socio escluso per il pagamento della quota annuale in corso.

In ogni caso, il socio viene escluso per morosità dopo due anni di morosità continuata.

Art. 9 – I soci che sono in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto:

  1. A prendere parte alle votazioni nelle assemblee;

  2. A ricevere la tessera sociale:

  3. A servirsi delle apparecchiature dell’associazione.

Ogni socio ha inoltre diritto di reclamare verso il Consiglio Direttivo contro l’ammissione di un nuovo socio o contro la permanenza nell’associazione di una persona che egli ritenga incompatibile con gli scopi sociali o priva dei necessari requisiti.

Non è consentito reclamo contro le delibere del Consiglio Direttivo, circa l’ammissione e contro l’Assemblea per la esclusione di soci.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Sono organi dell’associazione:

  1. L’assemblea dei soci;

  2. Il Consiglio Direttivo ;

  3. Il Presidente;

  4. Il Collegio dei Revisori


 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 – I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo o dal collegio dei revisori almeno una volta all’anno, entro e non oltre il 30 di aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio (o con altri sistemi informatici che consentano l’avvenuta ricezione) oppure mediante affissione nell’albo dell’associazione contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda8 convocazione e l’ordine del giorno, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’assemblea verrà comunque convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Collego dei Revisori lo ritenga opportuno, oppure su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci effettivi.

L’assemblea deve essere convocata in Castelfiorentino, anche fuori della sede sociale.

Art. 12 L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:9

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • approva il bilancio di esercizio;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sulla esclusione degli associati10;

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento;

  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione11;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.


 

Art: 13 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può avere-comunque- diritto a più di tre voti.

Art: 14 – L’assemblea è presieduta dal Presidente o dal vice presidente. In mancanza di entrambi l’assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario, e, se ne ricorre il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle regole ed in genere il diritto dell’intervento all’assemblea.

Delle riunioni dell’assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 15 – L’assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio e per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 – Le votazioni assembleari avvengono con la modalità che l’assemblea di volta in volta deciderà.


 

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di sette (7) membri eletti dall’assemblea dei soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.12

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza13

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

In caso di vacanza e fino ad un massimo di due consiglieri, durante il triennio, il Consiglio Direttivo potrà provvedere a sostituirli con la lista dei consiglieri non eletti o in alternativa con una votazione dell’Assemblea per colmare le cariche vacanti.

I consiglieri così nominati durano in carica fino allo scadere del triennio in corso.

  • ammissione e l’esclusione degli associati;

  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

ELe elezioni devono comunque essere senz’altro indette qualora i consiglieri venuti a mancare siano più di due; in quest’ultimo caso i consiglieri nominati in precedenza dal consiglio decadono, con la facoltà che gli stessi possono però essere confermati nelle successive votazioni

Art. 18 – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente, un Cassiere ed un Segretario.

Art. 19 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo e deliberare in ordine dell’ammontare della quota sociale.

Art. 20 – Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva di almeno cinque membri del consiglio medesimo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere di esclusione di soci per gravi motivi dovranno essere approvate dall’intero Consiglio Direttivo.

Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Art. 21 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all’assemblea dei soci del presente statuto.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’
sso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri membri per la direzione amministrativa della gestione o per altri incarichi tecnici determinando i limiti della delega.

Art. 22 – Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’associazione ed a lui è devoluta la firma sociale. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le mansioni spettano al vice Presidente.

Per gli atti di ordinaria amministrazione, che non implichino alcuna responsabilità di fronte ai terzi, il Presidente – sotto la sua personale responsabilità – può delegare la propria firma ad uno o più Consiglieri ed al Segretario.

Il Presidente può delegare la firma al Cassiere, disgiuntamente o congiuntamente alla propria, nei confronti di Banche, presso le quali il Consiglio riterrà di depositare i fondi sociali.

I membri del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente.


 

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 23 – La gestione dell’associazione è controllata da un revisore eletto annualmente dall’assemblea dei soci.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. I revisori prestano la loro attività gratuitamente.

LIBRI

Art. 24 – L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttiv, tenuto a cura dello stesso organo;

  • 14il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità15: richiesta scritta al Presidente


 

VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

Art. 25 – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.16

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.17 18

Art. 26 – L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o

di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati19 nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

SCIOGLIMENTO

Art. 27 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori e delibererà in ordine alle devoluzioni del patrimonio. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾20 degli associati21.

I Beni che residueranno dopo l’esaurimento della liquidazione dovranno essere devoluti, previo parere positivo22 dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore23, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

CONTROVERSIE

Art. 28 – Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.


 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Il presente statuto, come pure i regolamenti interni, obbligano tutti i soci.


 

RINVIO

Art. 30 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore24 continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.